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Ordinanza — n. 32066/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for being generic and lacking specific factual references required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32066/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Obbad Hajjaj inadmissible due to a lack of specific factual arguments. The court found the grounds of the appeal to be generic and devoid of any reference to the concrete case or necessary motivation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) c.p.p.: An appeal lacking specific references to the concrete case and necessary motivation is inadmissible as it is generic and applicable to any case.

Parole chiave

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generic appeal grounds lack of specific motivation inadmissible appeal procedural costs Italian criminal procedure abbandono del posto di lavoro licenziamento per motivi economici distacco di lavoratori

Disposizioni normative citate

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Art. 581, lett. c) c.p.p.
Letto il ricorso di Obbad Hajjaj; considerato che i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto i privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett.
Art. 591, lett. c) c.p.p.
c), in relazione all'art. 591 lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OBBAD HAJJA3 nato il 01/01/1966 avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Obbad Hajjaj; considerato che i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto i privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett.

c) c.p.p.; osservato che per le modalità con cui sono formulati, privi di qualsiasi riferimento al caso concreto ed alla motivazione, essi sono bons à tout fa/re, utilizzabili per qualsiasi ricorso e, quindi, quintessenzialmente aspecifici e condannati all'inammissibilità; ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 giugno 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente