Cassation court dismisses appeal against conviction for failure to appear, citing generic lack of motivation and irrelevant merit arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for failure to appear at the police station. The appellant argued the first-instance judgment lacked sufficient motivation, but the court found the specific complaints regarding witness statements and service notes were generic and did not address the core facts. Consequently, the court rejected the appeal as it failed to substantiate its claims with precise legal grounds tied to the specific conduct of the defendant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the complaint is entirely generic and fails to provide a precise reference to the specific annotations or testimonial declarations that allegedly demonstrate a lack of motivation in the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAFSI 3ASEM nato a MARSALA il 09/11/2002 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TON.; e
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 30/01/2025, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di Jasem Hafsi alla pena di giorni quindici di reclusione ed euro 9.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 13bis d.l. n. 14/2017; Ritenuto che del tutto generica è la doglianza in ordine alla carenza di motivazione che invece fa puntuale riferimento alle annotazioni di servizio e alle plurime dichiarazioni dei testimoni che hanno segnalato la mancata presentazione dell'imputato presso il Commissariato di Marsala per dare contezza di sé nelle giornate prescritte; che nel resto le censure attengono al merito e sono inconferenti perché attengono a condotte diverse da quella dell'omessa presentazione alla Polizia giudiziaria oggetto specifico della contestazione; che è infine del tutto apodittica la richiesta di applicazione dell'art. 131bis cod. pen., formulata richiamando genericamente la modalità dell'azione e non tenendo conto del fatto che il giudice di merito ha motivato richiamando i precedenti penali dell'imputato, le modalità delle condotte che denotano assoluto disprezzo per le prescrizioni e infine l'assenza di altri elementi attenuatori della condotta;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 settembre 2025 Il Consi liere estensore Il Presi