Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31576/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses personal cassation appeal as inadmissible, upholding mandatory legal representation requirement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31576/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appellant's personal cassation appeal inadmissible, violating the statutory requirement for legal representation. The appellant argued this restriction infringed constitutional rights and ECHR Article 6, claiming it limited defense faculties. The court rejected these claims, ruling that mandatory representation is a legitimate legislative choice to ensure professional quality in appeals without diminishing defensive rights.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 111, comma 7, Cost.: The requirement for legal representation in cassation appeals is a valid legislative measure ensuring professional defense quality, which does not constitute an unjustified limitation of the right to defense.

Parole chiave

Generato dall'IA
mandatory legal representation cassation appeal admissibility personal appeal inadmissibility constitutional complaint rejection right to defense scope diritto a un difensore legittimazione a ricorrere opposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Rilevato, inoltre, che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod.
Art. 111, comma 7, Cost.
Art. 117, comma 1, Cost.
Art. 24, Cost.
Art. 6 CEDU
Rilevato, inoltre, che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod.
art. 613 cod. proc. pen
Rilevato, inoltre, che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAQOUL MOUNIR nato a BARLETTA il 06/11/1997 avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che l'imputato Mounir Maqoul ha proposto personalmente ricorso per cassazione e ha dedotto l'illegittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 111, comma 7, 117, comma 1, Cost.; Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto dall'imputato personalmente, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.:

Rilevato, inoltre, che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 - 01, in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 lu