Cassation appeal dismissed for lack of specificity and as a mere request for re-evaluation of evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Malih Salah Eddine inadmissible due to a lack of specificity regarding the alleged violation of Article 131-bis of the Penal Code. Although the appellant argued the lower court failed to properly apply the statute, the court noted the appellate judgment had already excluded the article based on the duration of the violation and the repetition of escape attempts. Consequently, the court ruled that the appeal merely solicited a different evaluation of evidence, which is not permitted in a legality proceeding, and ordered the appellant to pay the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if it lacks specificity by failing to compare the alleged violation with the actual reasoning of the contested judgment, or if it merely requests a re-evaluation of evidence, which is excluded in legality proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALIH SALAH EDDINE (CUI 069RKVY) nato il 14/05/2002 avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che, con unico motivo, il difensore di Malih Salah Eddine deduce l'inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen., in relazione al delitto di evasione commesso in data 21 aprile 2024, e la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione sul punto; Ritenuto che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha, non incongruamente, escluso l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in ragione della durata della violazione della misura degli arresti donniciliari e della reiterazione delle condotte di evasione anche nelle date del 14 aprile 2024 e del 6 marzo 2024 (pag. 2-3 della sentenza impugnata);
Considerato, peraltro, che tali censure sono inammissibili, in quanto, pur deducendo formalmente vizi della sentenza impugnata, si risolvono nella sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 lugli