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Ordinanza — n. 31027/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against fraud conviction for lack of logical flaws in appellate reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31027/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Donzella Ciro and Piccirillo Addolorata inadmissible regarding their conviction for specific documentary fraudulent bankruptcy. The appellants argued for a lack of logical reasoning in the appellate court's decision on the crime's existence and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these claims, finding the appellate judgment logically sound in establishing the objective elements of the crime and the specific intent required.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals based on alleged logical flaws in the appellate court's reasoning are inadmissible if the lower court's exposition of facts and law is coherent and sufficient to justify the conviction.

Parole chiave

Generato dall'IA
fraudulent bankruptcy specific intent appeal inadmissibility logical reasoning mitigating circumstances Court of Cassazione documentary fraud omissione della contabilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DONZELLA CIRO nato a FAGGIANO il 02/10/1973 PICCIRILLO ADDOLORATA nato a TARANTO il 11/09/1976 avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con il medesimo atto a firma del comune difensore, gli imputati Donzella Ciro e Piccirillo Addolorata ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale c.d. specifica; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine sia alla ritenuta sussistenza del reato sia al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto: la Corte di appello ha esposto, senza cadute di logicità, le ragioni della configurabilità vuoi dell'elemento oggettivo del reato (integrato dall'assenza dell'intera documentazione contabile dal 2010 al 2014, cfr. pag. 2 sentenza impugnata) vuoi del dolo specifico che caratterizza il delitto in rassegna (cfr. pagg. 2 e 3 sentenza impugnata); il diniego delle circostanze attenuanti generiche trova adeguato sostegno nell'indicazione degli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti (cfr. pagg. 3 e 4 sentenza impugnata), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri; la memoria depositata dall'avv.

Fabrizio Lamanna non contiene argomentazioni che consentano di superare il vaglio di inammissibilità del ricorso originario; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio 2025 Il consigliere estensore Il Presiden