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Ordinanza — n. 30868/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal as lower court correctly assessed witness credibility and evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30868/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Domenico Scimonelli's appeal inadmissible, upholding the Palermo Court of Appeal's decision regarding his criminal liability. The lower court had already addressed the appellant's arguments concerning witness bias, denial of weapon theft, and alternative suspects for arson incidents. The supreme court ruled that the trial judges logically and legally assessed the credibility of justice collaborators without manifest contradictions.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the lower court's reasoning on witness credibility and evidence assessment is logically sound, free from contradictions, and compliant with statutory canons regarding the handling of accusations.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility witness credibility assessment justice collaborator reliability evidence evaluation standards Cassazione procedural ruling falsa dichiarazione della parte scemata imputabilità confessione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
Art. 82 d.P.R. 115/2002
Art. 83 d.P.R. 115/2002
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIMONELLI GIOVANNI DOMENICO nato il 08/08/1967 avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato, in termini logicamente e giuridicamente ineccepibili, le ragioni che li hanno indotti a stimare l'attendibilità dei collaboratori di giustizia Nicolò Nicolosi ed Attilio Piero Fogazza, sulla scorta delle quali è stata affermata la penale responsabilità di Giovanni Domenico Scimonelli in ordine ai reati ascrittigli; che il ricorrente, con l'unico motivo, reitera le obiezioni già sottoposte alla Corte di appello, che le ha congruamente disattese, relative ad aspetti che la sentenza impugnata ha congruamente trattato e che attengono: alla possibilità che le propalazioni di Fogazza siano state condizionate dal risentimento nutrito dal dichiarante nei suoi confronti; alle ragioni che hanno indotto Fogazza a negare di avere trafugato delle armi dall'abitazione della sorella; alle motivazioni sottese all'opzione di Fogazza per la collaborazione con la giustizia; alla rilevanza degli elementi, aliunde acquisiti, che supportano l'individuazione in altro soggetto dell'autore di uno degli incendi in contestazione; che le doglianze del ricorrente non si emancipano da un approccio ispirato alla diversa valutazione di emergenze istruttorie che i giudici di merito hanno esaminato in termini scevri da profili di illogicità, tantomeno manifesta, o contraddittorietà, coerenti con il quadro normativo di riferimento ed ossequiosi dei canoni ermeneutici che governano il maneggio delle chiamate in reità o correità; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Ingargiola Andrea che liquida in complessivi euro 2.200,00, oltre accessori di legge. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Lazzara Severino, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. C