Cassation appeal dismissed because the lawyer filing it lacked qualification to represent clients in supreme court proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Wang Zhuying's cassation appeal inadmissible because it was filed by a lawyer not enrolled in the special roster for supreme court representation. Although the appeal originated from an appeal converted into a cassation request, the court held that no exception applies to this procedural conversion. Consequently, the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine of 3,000 euros to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible if signed by a lawyer not enrolled in the special roster for supreme court representation, with no derogation for appeals converted into cassation requests.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WANG ZHUYING nato il 24/01/1959 avverso la sentenza del 11/10/2021 del TRIBUNALE di ROVIGOudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che il ricorso nell'interesse di Wang Zhuying è inammissibile, in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione e cioè da difensore non abilitato al patrocinio in cassazione; che, infatti, «alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso.
In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione» (ex multis, Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Rv. 277208; Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Rv. 256835); che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ,iIkricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente