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Ordinanza — n. 30140/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding non-prosecution plea, upholding habitual conduct findings and sentencing balance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30140/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's application of the non-prosecution plea based on habitual conduct. The appellant argued for abstract recognizability of the benefit, ignoring the proven repetition of offenses within twenty days and prior criminal history. The court ruled that the appellate judge adequately motivated the decision by weighing specific conduct characteristics against statutory criteria and the defendant's penal biography.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The court of first instance must provide adequate motivation when applying the non-prosecution plea, evaluating conduct modality, culpability, and damage, and may implicitly exclude particular tenuity by qualifying the agent's behavior.

Parole chiave

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non-prosecution plea habitual conduct particular tenuity sentencing balance inadmissible appeal criminal biography motivation requirement recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 133, comma 1, cod. pen.
260415); che parimenti incensurabile è la determinazione in quattro mesi di reclusione — a fronte di una pena base contenuta nel minimo edittale di un anno di reclusione — dell'aumento per la continuazione, che Tribunale e Corte di appello hanno collegato, in ossequio alle indicazioni contenute nell'art. 133 cod.
art. 131-bis cod. pen
art. 133 cod. pen
260415); che parimenti incensurabile è la determinazione in quattro mesi di reclusione — a fronte di una pena base contenuta nel minimo edittale di un anno di reclusione — dell'aumento per la continuazione, che Tribunale e Corte di appello hanno collegato, in ossequio alle indicazioni contenute nell'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
— modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud
266590; Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv.
Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone
280466 - 01; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera
Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo
Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv.
Cass. Sez. U, sent. n. 10713 del 25/02/2010
Cass. Sez. 2, sent. n. 3610 del 15/01/2014
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMES VITTORIO GRAZIANO nato a CATANIA il 02/07/1994 avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato, quanto alla prima doglianza, che la Corte di appello ha indicato le ragioni ostative all'applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., connesse alla abitualità della condotta, reiterata per tre volte nell'arco di appena venti giorni, comprovata anche dai trascorsi giudiziari di Comes, a più riprese condannato, in passato, per reati della stessa indole; che il ricorrente, per contro, svolge contestazioni di tangibile fragilità, che attengono all'astratta riconoscibilità del beneficio, e formula obiezioni che non tengono conto delle caratteristiche dell'istituto evocato e, precipuamente, dell'interpretazione che ne ha fornito la giurisprudenza di legittimità — rispetto alla quale la decisione impugnata si pone in linea di coerente continuità — secondo cui: - nell'interpretazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall'art. 133, comma 1, cod. pen.

— modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv. 280466 - 01; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647); - in caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto onere motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, pur non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbia comunque qualificato la condotta dell'agente in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 27003;

Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499); che, parimenti, manifestamente infondata è la residua doglianza, vertente, in primo luogo, sull'esito del giudizio di comparazione tra le concesse circostanze attenuanti generiche e la recidiva semplice, implicante una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Cass.

Sez. U, sent. n. 10713 del 25/02/2010, dep. 18/03/2010, Rv. 245931);che nella specie il giudice di appello ha comunque illustrato in maniera adeguata le ragioni della propria scelta (cfr. pag. 4), richiamando, tra l'altro, al riguardo la biografia penale del prevenuto; che, invero, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (Cass.

Sez. 2, sent. n. 3610 del 15/01/2014, dep. 24/01/2014, Rv. 260415); che parimenti incensurabile è la determinazione in quattro mesi di reclusione — a fronte di una pena base contenuta nel minimo edittale di un anno di reclusione — dell'aumento per la continuazione, che Tribunale e Corte di appello hanno collegato, in ossequio alle indicazioni contenute nell'art. 133 cod. pen., alla non occasionalità del comportamento illecito ed alle negative informazioni acquisite in ordine alla personalità dell'autore; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C