Cassation court dismisses appeal for genericity of arguments regarding offensive speech and public officials.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the two grounds raised by the appellant. The appellant argued regarding the offensive nature of the statements and the presence of multiple people, but the Court of Appeal had already adequately examined and rejected these points with correct legal reasoning. Consequently, the Court upheld the lower court's decision, ruling that the arguments were merely repetitive and lacked novelty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and merely reproduce censure already adequately examined and dismissed by the Court of Appeal with correct legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAGLIABUE MIRKO nato a CREMONA il 15/02/1982 avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; n ( visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Il ricorso è inammissibile per genericità dei due motivi - relativi alla idoneità offensiva delle frasi pronunciate e alla presenza di più persone - riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (pagg. 2-3).
In particolare, la Corte di appello ha evidenziato la natura offensiva delle frasi pronunciate rivolte agli operanti e la circostanza che le stesse furono pronunciate nei confronti dei pubblici ufficiali, alla presenza di tantissime persone, non essendo necessaria né l'identificazione dei presenti né la effettiva percezione delle offese, essendo sufficiente la mera possibilità di percezione da parte dei presenti (Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018, Ramondo, Rv. 273466). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/0