Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of concrete interest in traffic offense proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore Generale appealed a first-instance decision ordering no further proceedings in a traffic case where the defendant successfully completed a probationary measure. The prosecution argued that the trial court failed to transmit files to the Prefecture for mandatory administrative sanctions. The Court rejected the appeal because existing precedent establishes that such appeals lack concrete interest when the defendant can personally fulfill the omitted obligation or request the judge to do so.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 224 ter, comma 6, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285; Art. 168 ter, comma 2, cod. pen.: A cassation appeal by the Public Prosecutor against a decision to discontinue traffic proceedings is inadmissible if the defendant can personally perform the omitted administrative act or request the judge to do so, as there is no concrete interest in the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: PETROGALLI STEFANO nato a CLUSONE il 12/07/1997 avverso la sentenza del 09/04/2025 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Considerato che il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso la sentenza emessa il 9 aprile 2025 nei confronti di Petrogalli Stefano dal Tribunale di Bergamo, che ha dichiarato non doversi procedere per esito positivo della messa alla prova; considerato che il Procuratore ricorrente deduce, con unico motivo, violazione degli artt. 224 ter, comma 6, d.
Igs. 30 aprile 1992, n. 285 e 168 ter, comma 2, cod. pen. perché il giudice di primo grado avrebbe dovuto disporre la trasmissione degli atti alla Prefettura competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie obbligatorie; letta la nota del Procuratore generale in data 13 giugno 2025; considerato che per costante giurisprudenza di questa Corte «In tema di circolazione stradale è inammissibile, per difetto dell'interesse concreto a impugnare, il ricorso per cassazione presentato dal pubblico ministero avverso una sentenza di non doversi procedere che non abbia disposto la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa ex art. 221, comma 2, cod. strada, potendo la parte impugnante procedere all'adempimento omesso personalmente, ovvero facendone richiesta all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento» (Sez. 4, n. 6528 del 09/01/2018, Parisi, Rv. 272207 - 01;
Sez. 4, n. 3474 del 12/12/2007, dep. 2008, Leoni, Rv. 239026 - 01);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso