Italian court dismisses appeal for lack of specific legal arguments and factual support regarding evidence evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Manganiello Agata inadmissible due to the lack of specific legal and factual grounds supporting her claims. Although she alleged errors in the evaluation of evidence regarding fuel costs and company expenses, the court found her arguments generic and unsupported by the record. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Office.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: An appeal must be dismissed if the grounds are generic, lack specific legal or factual support, and do not emerge from the contested decision.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGANIELLO AGATA nato a NOLA il 20/06/1965 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; 4-4 Rilevato che Manganiello Agata, condannata per i reati di cui agli artt. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 e 2621 cod. civ., alla pena di un anno e nove mesi di reclusione, articolando un unico motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione in relazione all'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili;
Considerato che il motivo espone censure non specifiche, poiché prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, nonché, manifestamente infondate, perché inerenti ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, in quanto la Corte d'appello ha correttamente spiegato perché ritiene accertata l'inesistenza oggettiva delle prestazioni indicate nelle schede di carburante e nelle fatture riportate nei bilanci e nelle dichiarazioni fiscali, evidenziando, in particolare, il consistente divario fra il chilometraggio riportato nelle schede e gli importi indicati in bilancio come costi per il carburante, l'assenza di documentazione utile a giustificare tale discrasia, e l'esposizione di voci di spese ampiamente superiori alle reali necessità della società amministrata dall'imputata;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2