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Ordinanza — n. 28764/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal critique and new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28764/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to meet procedural requirements for specific legal critique. The appellant argued that statements made during a search were improperly used as evidence, but the court noted these grounds were not previously raised. Furthermore, the appeal lacked a detailed analysis of the lower court's reasoning regarding the search warrant and the defendant's conduct.

Regesto Legislator

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Art. 191 cod. proc. pen.; Art. 63 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it introduces new grounds not previously deduced or fails to provide a specific, reasoned critique of the contested decision's arguments and facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific legal critique new grounds of appeal procedural requirements search warrant evidence protezione delle comunicazioni registrazione clandestina di conversazioni allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 191 cod. proc. pen.
Art. 63 cod. proc. pen.
Art. 581 cod. proc. pen.
Art. 591 cod. proc. pen.
Corte Cost., sent. n. 186/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZILLI ANGELO nato a TRANI il 11/08/1974 avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA;MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con sentenza del 28 giugno 2024, la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia del Tribunale di Trani del 12 gennaio 2022 con cui Mazzilli Angelo era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 3000,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali, in ordine al reato di cui all'art.73, connmi l e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo. con unico motivo, violazione di legge con riferimento all'art.191 cod. proc. pen. in relazione all'art.63 cod. proc. pen., per aver utilizzato ai fini probatori le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di perquisizione.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto, oltreché con un motivo nuovo, anche non specifico. In primo luogo, il motivo avanzato è inammissibile perché inerente a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza. Il motivo dedotto, inoltre, non è specifico perché non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, prospettando deduzioni generiche e assertive, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste. Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che te, il motivo di ricorso, CeeEM nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che non si è limitata a considerare le dichiarazioni rese dall'allora indagato, ma ha valorizzato il coincidente ritrovamento di droga nell'abitazione del prevenuto e la condotta del medesimo che consentiva l'accesso al terrazzo dove veniva rinvenuta la maggior parte della sostanza, recidendo la catena posta a chiusura della porta di accesso.

4. Il ricorso è perciò inammissibile venendo meno in radice la funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).All'inammissibilità del ricorso per questi motivi segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 giugno 2025 Il Consigliere est