Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments on trademark counterfeiting and witness utility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Zhang Songnian inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the testimony of witness Giannone was unusable and that the contested products lacked deceptive capacity, claiming violations of Articles 476 and 61 of the Penal Code. The court rejected these claims as manifestly unfounded, citing the lower court's detailed reasoning and established jurisprudence regarding trademark counterfeiting and witness admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648, 476, 61 n. 2 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds for complaint are manifestly unfounded in light of the lower court's reasoning and established case law on witness utility and the definition of counterfeiting.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZHANG SONGNIAN nato il 16/04/1962 avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Zhang So nian ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il ricorrente in ordine ai reati di cui agli artt. 648, 476, 61, n. 2), cod. pen.; Considerato che il primo motivo e il secondo motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 476 cod. pen.
è denunzia l'inutilizzabilità della testimonianza del teste Giannone - risultano manifestamente infondati non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata che alle pag.4 e 5 della sentenza impugnata ha chiarito la piena utilizzabilità della testimonianza con il richiamo della giurisprudenza di questa Corte. Considerato che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta la mancata capacità decettiva dei prodotti contestati - è manifestamente infondato alla luce della plurima giurisprudenza richiamata dalla sentenza di questa Corte in cui chiarisce la nozione di contraffazione nel caso di marchi regolarmente registrati.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 Il igliere estensore Il Presi