Italian Court dismisses appeal for generic lack of subjective intent argument without specific evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Bonincontro Raimondo inadmissible regarding the conviction for the crime in Article 335 of the Penal Code. The appellant argued a violation of law and lack of subjective criminal intent, but the court found these claims generic and devoid of specific evidentiary elements required for acquittal. Consequently, the court ruled that the first-instance judgment was logically coherent and the appeal failed to substantiate its arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 335 cod. pen.; The appeal must contain specific factual elements proving the absence of subjective intent; generic assertions without evidence do not justify declaring a judgment inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONINCONTRO RAIMONDO nato a CALTANISSETTA il 15/02/1968 avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; — / R.G.N. 6382/25 Bonincontro Raimondo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 335 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di penale responsabilità, in particolare, con riferimento all'elemento soggettivo del reato contestato è generico, limitandosi a mere enunciazioni apodittiche senza indicare gli elementi, pretermessi dal giudice del merito e utili alfine di addivenire a una pronuncia assolutoria; che, in ogni caso, il primo giudice ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/0