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Ordinanza — n. 28041/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as arguments were already properly examined and rejected by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28041/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by El Haj Slimen Bassem inadmissible. The lower court had already thoroughly examined the defense's arguments regarding resistance conduct and rejected them with legally sound reasoning. Consequently, the court found the new submissions to be redundant and inconsistent with the established facts.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible when the contested arguments were already adequately examined and rejected by the court of first instance with legally correct and coherent reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal redundant arguments resistance conduct Cassazione ordinanza procedural dismissal partecipazione al reato scemata imputabilità corresponsabilità della vittima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HA) SLIMEN BASSEM nato il 29/07/1995 avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di El Haj Slimen Bassem avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo al contributo concorsuale ascritto al ricorrente quanto alla condotta di resistenza contestata nell'occasione rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 26 maggio 2025.