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Ordinanza — n. 27764/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to inadmissible merit-based arguments and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27764/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the convicted defendant's arguments regarding lack of motivation and non-punishability. The court held that the grievances focused on the persuasiveness of the lower court's factual findings rather than manifest illogicality or contradictions, which fall outside the scope of judicial review. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 2, lett. a) and Art. 360, n. 2, lett. b) cod. proc. pen.; In cassation proceedings, the court of legitimacy cannot re-evaluate factual elements or assess the persuasiveness of the lower court's reasoning, rendering appeals based on alleged lack of motivation or insufficient rigor inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of motivation defect factual re-evaluation prohibition manifest illogicality standard procedural time limits porto abusivo di armi imbarcazioni da diporto pena accessoria

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 2, lett. a) and lett. b) of the Code of Criminal Procedure
Art. 344-bis of the Code of Criminal Procedure
Law No. 134 of September 27, 2021
art. 131-bis cod. pen
art. 344-bis cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 of November 4, 2020
Sez. 2, n. 9106 of February 12, 2021 (Caradonna)
Sez. 6, n. 13809 of March 17, 2015
Sez. 7, n. 43883 of November 19, 2021 (Cusmà)
Sez. 5, n. 48044 of July 2, 2019 (Di)
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAGNATO GAETANO nato a CATANZARO il 20/02/1972 avverso la sentenza del 09/01/2023 del TRIBUNALE di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; letti i motivi aggiunti;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; letti i motivi aggiunti depositati nell'interesse del ricorrente; rilevato che: l'appello come riqualificato in ricorso per cassazione ha ad oggetto sentenza di condanna del Tribunale di Catanzaro a pena pecuniaria per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975; l'impugnazione è stata proposta per motivi con i quali è stata eccepita la carenza di motivazione, l'insussistenza del reato contestato, stante la giustificazione del porto del coltello rinvenuto nella disponibilità dell'imputato, per, non meglio identificati, travisamenti probatori e, infine, per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che: trattasi di censure inammissibili, tenuto conto dei costanti orientamenti di questa Corte in punto di limiti del sindacato di legittimità; rileva, in particolare, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 con la quale è stato enunciato il principio per cui «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito».

Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 hanno, altresì, chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento»; le censure, al netto della meramente affermata apparenza della motivazione, contengono illustrazioni di profili meramente confutativi di merito non suscettibili di essere sottoposti al vaglio di questa Corte di legittimità;inoltre, «in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, impedisce la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento del termine di durata massima dì un anno di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen. inserito dall'art. 2, comma 2, lett.

a) della legge 27 settembre 2021, n. 134» (Sez. 7, n. 43883 del 19/11/2021, Cusmà, Rv. 283043); l'inammissibilità del ricorso travolge anche i motivi aggiunti in ossequi al principio di diritto per cui «l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia ì motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione» (fra le molte, Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di, Rv. 277850 - 01); considerato che deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della