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Ordinanza — n. 27566/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic complaint lacks violated subjective right under Art. 35 Ord. pen.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27566/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the petitioner to pay procedural costs and a fine. The petitioner challenged a prison order limiting computer access to four hours, arguing it violated his rights. The court ruled that under Article 35 of the Prison Order, such complaints are generic and do not require judicial review because no specific subjective right was violated.

Regesto Legislator

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Art. 35, comma 1, n. 5 Ord. pen.; A complaint to the supervision magistrate under this provision is generic and non-impugnable if it lacks a specific violated subjective right and fails to correlate that right with the administration's conduct.

Parole chiave

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generic complaint inadmissibility prison supervision magistrate subjective right violation computer access limitation Art. 35 Ord. pen. termine calcolato a ore fermo di breve durata amministrazione penitenziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 35, comma 1, n. 5 Ord. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Gallico
Sez. 1, n. 54117 del 14/06/2017, Costa
pen., attiva una procedura che si esaurisce con la risposta del magistrato al reclamo, e il relativo provvedimento non è impugnabile (Sez. 1, n. 54117 del 14/06/2017, Costa, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURIANO FRANCESCO nato a MESSINA il 04/10/1984 avverso l'ordinanza del 31/01/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di SPOLETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Francesco Turiano ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Osservato che il ricorso è inammissibile in quanto non si rinvengono violazioni di legge nella decisione del Magistrato di sorveglianza che ha ritenuto che il reclamo fosse da qualificare come reclamo generico ai sensi dell'art. 35 Ord. pen., attesa la mancanza di un diritto soggettivo violato nella limitazione a quattro ore al giorno, anziché alle otto ore richieste dall'interessato, dell'utilizzo del computer; in mancanza della prospettazione di un diritto soggettivo e della correlazione tra tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall'amministrazione penitenziaria censurata (Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Gallico, Rv. 281998), il reclamo del detenuto al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen., attiva una procedura che si esaurisce con la risposta del magistrato al reclamo, e il relativo provvedimento non è impugnabile (Sez. 1, n. 54117 del 14/06/2017, Costa, Rv. 271905);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2