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Ordinanza — n. 26752/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as fact-based complaints are inadmissible in legitimacy proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26752/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeals by Lo Pinto and Guercio inadmissible, ordering them to pay court costs. The court ruled that the first ground of appeal constituted mere factual complaints rather than legal violations, violating procedural requirements for legitimacy proceedings. Additionally, the second ground regarding mitigating circumstances for electricity theft was rejected as it contradicted established case law on continuous consumption in domestic settings.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: Appeals in legitimacy proceedings cannot be based on mere factual complaints or arguments contrary to consolidated jurisprudence regarding the continuity of electricity theft consumption.

Parole chiave

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legitimacy proceedings factual complaints electricity theft mitigating circumstances continuous consumption procedural admissibility Corte di Cassazione sottrazione di energia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 cod. proc. pen.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Art. 110 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 cod. pen.
art. 581 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, Sentenza n. 9963 del 18/11/2022
Sez. 4, n. 18485 del 23/01/2009
Sez. 4, n. 18485 del 23/01/2009, P.m.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LO PINTO GABRIELE nato a PALERMO il 15/10/1983 GUERCIO ANTONINA nato a PALERMO il 05/03/1988 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA; r

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Rilevato che Gabriele Lo Pinto e Antonina Guercio ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che lia confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, con la quale entrambi gli imputati sono stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen.; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e la correttezza della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato a loro ascritto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; e che, inoltre, è aspecifico in quanto i ricorrenti hanno mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., avendo seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muovevano censure alla decisione avversata; - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e la correttezza della motivazione, in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la giurisprudenza di legittimità.

Invero, come correttamente rilevato dalla Corte di appello (si veda pag. 2 del provvedimento impugnato), secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, in tema di furto di energia elettrica, in utenza domestica, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità non può, di regola, essere concessa, poiché l'illecita appropriazione avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa è abitata (Sez. 5, Sentenza n. 9963 del 18/11/2022, dep. 09/03/2023, Bevilacqua, Rv. 284178;

Sez. 4, n. 18485 del 23/01/2009, P.m. in proc. Falcone, Rv. 243977). - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; k

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co