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Ordinanza — n. 25481/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic lack of motivation without identifying specific legal defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25481/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Gabriele Masu inadmissible due to its failure to identify specific legal defects. The appellant argued that the lower court's judgment lacked sufficient motivation, but the court found the complaint too generic and confused to constitute a valid challenge. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal must identify specific legal defects; generic complaints regarding lack of motivation without pinpointing the exact error are inadmissible.

Parole chiave

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lack of motivation generic appeal inadmissible appeal legal defect court costs Cassazione procedural defect contravvenzione per violazione edilizia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASU GABRIELE nato a ALGHERO il 15/03/1980 avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gabriele Masu; considerato che con unico motivo di ricorso si contestano carenze motivazionali in maniera così generica e confusa da rendere sostanzialmente non identificabile l'oggetto del ricorso, sintetizzabile in una sorta di generica doglianza, del tutto inidonea a costituire una critica di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/05/2025 Il C nsigli. re Esten