Italian Court dismisses appeals claiming denied defense rights due to missing co-defendant testimony in summary trial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed separate appeals by Buccilli and Di Iorio challenging their summary trial conviction for robbery. The defendants argued that their right to defense was violated because the co-defendant Lorenzo Pacifico was not examined, yet the trial proceeded under abbreviated rules. The court rejected these claims, noting the defendants tacitly consented to the 'dry' summary trial after the witness's admission was revoked and failed to object when evidence collection closed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, commi 4 e 6, d.P.R. n.309/1990; Art. 616 cod. proc. pen.: In a summary trial, a defect in evidence acquisition is cured if the defense phase concludes without any objection from the accused.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BUCCILLI MATTIA nato a POPOLI il 24/01/1988 DI IORIO FABIO nato a SULMONA il 24/12/1990 avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; „ ..,
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Mattia Buccilli e Fabio Di Iorio hanno proposto separati ricorsi avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale sono stati condannati per i reati previsti dall'art.73, commi 4 e 6, d.P.R. n.309/1990, 628, comma 3 e 337 cod.pen. I motivi di ricorso, presentati da entrambi gli imputati, inerenti a una dedotta violazione del diritto di difesa derivante dalla mancata escussione del coimputato Lorenzo Pacifico, cui era stata subordinata la celebrazione del giudizio nelle forme del rito abbreviato, sono manifestamente infondati. Nel caso di specie, come rilevato dalla Corte, a seguito della revoca dell'ammissione del predetto teste, le difese nulla hanno eccepito acconsentendo tacitamente alla celebrazione del giudizio nelle forme del rito abbreviato "secco”; si applica quindi il principio in forza del quale integra nel giudizio abbreviato una nullità d'ordine generale l'omessa acquisizione della prova, effettivamente esistente ed acquisibile, cui sia stata condizionata la richiesta del rito poi ammesso su tale presupposto, nullità da ritenersi però sanata ove la fase dell'assunzione delle prove sia stata dichiarata chiusa senza che la difesa nulla abbia eccepito (Sez. 2, n. 23605 del 12/03/2010, D'Oronzo, Rv. 247291;
Sez. 2, n. 50194 del 26/10/2018, Pedrotti, Rv. 274718). I rispettivi motivi di ricorso, attinenti al trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati, atteso che le pene inflitte sono state determinate in misura prossima al minimo edittale e con contenuti aumenti per la continuazione. In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 238851-01).
Quanto ai rimanenti motivi di ricorso, gli stessi si risolvono in una richiesta di non consentita rivisitazione in fatto di materiale probatorio già ampiamente esaminato da parte dei giudici di merito, con specifico riferimento all'elemento inerente alla dedotta esclusiva responsabilità del Pacifico in ordine alla rapina contestata. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2025 Il Consigliere est