Cassation court dismisses appeal as specific and orders payment of court costs and fines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity in the grounds raised by the appellant. The appellant argued that the lower court failed to recognize an objective impediment to public office duties and omitted a justification cause under Article 393 of the Penal Code. The court rejected these claims as mere reproductions of arguments already thoroughly examined and dismissed by the territorial court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 393 cod. pen.: Appeals must be specific and substantiated; generic or repetitive allegations that merely reproduce censure already addressed by the lower court without new legal arguments are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCILIO SAVERIO nato a GELA il 08/05/1978 avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 9A-• n. 9563/25 Scilio OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze di cui all'unico motivo di ricorso articolato in più punti, attinenti alla insussistenza dell'elemento oggettivo per inidoneità della condotta a costituire un impedimento all'attività del pubblico ufficio, alla mancanza dell'elemento soggettivo nonché alla omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393 cod. pen., sono aspecifiche poiché si limitano a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (v. in particolare pp. 3-5);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20/