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Ordinanza — n. 24752/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific factual and legal grounds for mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24752/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Raffaele Violante inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. Violante argued that the Court of Appeal failed to apply generic mitigating circumstances and provided insufficient reasoning for the sentence. The court rejected this claim because the appeal merely reiterated the second-instance judgment without specifying the factual and legal grounds required for mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; The appeal must be specific and grounded in particular facts and legal arguments; generic or reiterative complaints lacking specific grounds for mitigation render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific grounds required generic mitigating circumstances lack of factual basis procedural dismissal assistenza riabilitativa motivi di cassazione remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIOLANTE RAFFAELE nato a SIRACUSA il 09/12/1991 avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di Raffaele Violante censura la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. per effetto della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e l'insufficienza della motivazione sul punto; Considerato che tale motivo, oltre ad essere meramente reiterativo dell'atto di appello, risulta aspecifico, in quanto è privo dell'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della richiesta di mitigazione sanzionatoria;

Ritenuto che sul punto la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato risulta congrua, in quanto la Corte d'appello ha valorizzato, in senso ostativo al beneficio, la complessiva gravità del fatto e i precedenti - anche specifici - del ricorrente (cfr. pp. 3-4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 marzo