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Ordinanza — n. 23751/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on drug trafficking charges, ruling facts fall outside minor offense exception.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23751/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Vuolato Patrizia and Vuolato Francesco inadmissible regarding their drug trafficking convictions. The defense argued that the quantity of crack and the defendants' marginal roles should classify the acts as minor offenses under Article 73, paragraph 5 of the 1990 Decree. The court rejected this, stating that the appeals concern factual evaluation reserved for the trial judge and that the second-instance court's reasoning was logical and exhaustive.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals challenging the classification of drug trafficking acts as minor offenses based on quantity or role are inadmissible if they merely contest the factual reconstruction and assessment of evidence, which remain within the exclusive jurisdiction of the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking minor offense exception factual evaluation inadmissible appeal role in conspiracy quantity of drugs Cassazione imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990
Con un primo motivo di ricorso, il difensore deduce erronea qualificazione giuridica del fatto commesso da Vuotato Patrizia per non aver la Corte derubricato il fatto di reato nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 616 cod. proc. pen.
Pertanto, i ricorsi; deviessere dichiarate inannnnissibà e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrenté, (Corte Cost.
Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186
art. 616 cod. proc. pen
Pertanto, i ricorsi; deviessere dichiarate inannnnissibà e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrenté, (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VUOLATO PATRIZIA nato a CAIVANO il 05/11/1966 VUOLATO FRANCESCO nato a ACERRA il 02/09/2003 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Vuolato Patrizia e Vuolato Francesco hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 02/07/2024 di riforma della sentenza del Tribunale dei Napoli Nord del 28/09/2023 con la quale Vuolato Patrizia è stata condannata per il reato di cui all'art. 633, 639 bis cod. pen. (capo A), art. 624, comma 1 e 3, cod. pen. (capo B), 61 n.2, 635, comma 2, n. 1 cod. pen. (capo C), e, in concorso con Vuolato Francesco, anche per il reato di cui all'art.110 cod. pen. e 73, comma 1, del d.P.R. 309 del 1990 (capo D ed E) perché illecitamente detenevano, a fini di spaccio, sostanza stupefacente del tipo crack.

Con un primo motivo di ricorso, il difensore deduce erronea qualificazione giuridica del fatto commesso da Vuotato Patrizia per non aver la Corte derubricato il fatto di reato nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, nonostante il quantitativo sequestrato fosse di scarsa entità e non fossero state rinvenute somme di denaro. A sostegno di quanto sostenuto, si rileva che l'apparente consistenza dell'attività di spaccio, che pronnana unicamente dalla durata dell'attività, si risolve in complessive circa cinquanta cessioni sempre per una dose di crack lungo il periodo di un anno.

Con un secondo motivo di ricorso, il difensore deduce erronea qualificazione giuridica del fatto commesso da Vuolato Francesco per non aver la Corte derubricato il fatto di reato nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, nonostante il ricorrente avesse un ruolo marginale, occasionale e intercambiabile, né centrale o essenziale nell'attività di spaccio, come confermato dagli assuntori della sostanza che riferivano della sua presenza solo in determinate occasioni. Il ricorso è inammissibile. Osserva il Collegio che le doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha escluso la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 per entrambi i ricorrenti posto che le modalità delle condotte e la collaudata ripartizione dei ruoli fanno emergere l'esistenza di un'organizzazione dedita allo spaccio in maniera sistematica e continuativa, considerato che nei vari appostamenti svolti dagli agenti di P.G. la sostanza stupefacente veniva ceduta a diversi soggetti con il coinvolgimento di tutti gli imputati:

Vuolato Francesco, svolgeva, in concorso con altri soggetti, il ruolo di palo/vedetta e indirizzava i clienti che salivano verso l'abitazione della Vuolato e dopo pochi minuti fuoriusciva con la dose di sostanza stupefacente termosaldata. Pertanto, i ricorsi; deviessere dichiarate inannnnissibà e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrenté, (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile irricorstb. e condanna it' ricorrenté al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Liberati lyk ' O- r DEPO