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Ordinanza — n. 22975/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea deal as waived issues are inadmissible in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22975/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Catanese and Marino inadmissible under simplified procedure. The appellants had previously agreed to a specific sentence at the appellate level, thereby waiving arguments regarding mitigating circumstances and internal continuation of crimes. The court ruled that such concessions create preclusive effects on the entire litigation process, barring any further challenges in the cassation stage.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis cod. proc. pen.; Art. 1 comma 56 legge 103/2017: Appeals against plea deals are inadmissible for issues waived by the parties' agreement on the sentence, as such concessions create preclusive effects on the entire litigation process.

Parole chiave

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plea deal in appeal waiver of issues preclusive effect inadmissible appeal cassation procedure responsabilità penale dei minori responsabilità penale luogo del reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599 bis cod. proc. pen.
Salvatore Catanese e Yuri Marino hanno proposto ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt.
Art. 1 comma 56 della legge n. 103 del 2017
"patteggiamento in appello", introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge n.
Art. 606, co. 1, lett. b) cod. proc. pen.
Con il ricorso proposto nell'interesse del Marino si deduce violazione dell'art. 606, co.
Art. 81, co. 2 cod. pen.
in relazione all'art. 81, co.
Art. 73 d.P.R. 309/1990
in relazione alla mancata esclusione della continuazione interna fra i reati di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990.
art. 599 bis cod. proc. pen
Salvatore Catanese e Yuri Marino hanno proposto ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 337 cod. pen
309 (con la revidica specifica, infraquinquennale per il Marino), per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.
art. 73 d.P.R. 309/1990
in relazione alla mancata esclusione della continuazione interna fra i reati di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990.
art. 129 cod. proc. pen
Si è pertanto ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero
Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv.
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CATANESE SALVATORE nato a CATANIA il 26/06/1990 MARINO YURI nato a FIRENZE il 26/08/2000 avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Salvatore Catanese e Yuri Marino hanno proposto ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 73, co. 1,4 e 6 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (con la revidica specifica, infraquinquennale per il Marino), per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e solo Marino anche per il reato di cui agli artt. 582, 585 e 576 co. 1, n. 1 cod. pen.

2. I ricorrenti, dopo avere proposto appello con il quale era stata chiesta l'assoluzione, la riqualificazione del fatto nella fattispecie di ci al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. citato, l'esclusione della recidiva e della continuazione interna per Marino oltre che la concessione delle circostanze attenuanti generiche e la riduzione della pena per tutti, hanno concordato la pena dinanzi alla Corte territoriale e rinunciato ad ogni altro motivo di appello. Con il ricorso proposto nell'interesse del Marino si deduce violazione dell'art. 606, co. 1, lett.

b) e lett.

e) cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente tanto alla contestata recidiva quanto alle ritenute circostanze aggravanti. Con il ricorso proposto nell'interesse del Catanese si lamenta la violazione dell'art. 606, co. 1, lett.

b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 81, co. 2, cod. pen. in relazione alla mancata esclusione della continuazione interna fra i reati di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema del cd. "patteggiamento in appello", introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dalla citata disposizione non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 - 01).

Si è pertanto ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (così, oltre decisione citata, v. Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170), nonché il ricorso volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01).

4. Alla declaratoria di inammissibilità, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila per ciascuno, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 10 giugno 2025 DEPOSITA