Italian Court dismisses appeal as generic and repetitive, ordering costs against the appellant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appellant's appeal inadmissible and ordered the payment of procedural costs. The appellant argued for a different evaluation of evidence and omitted exculpatory elements in a liability trial. The court rejected these claims because they merely reproduced existing criticisms without specific engagement with the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must be specific and confront the lower court's reasoning; generic or repetitive criticisms are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUNTEAN LAZAR nato il 14/08/1987 avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 34774/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, la memoria difensiva (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione della prova dichiarativa, alla omessa valutazione di elementi a discarico;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove, e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025.