Cassation appeal dismissed for lack of specific argumentation and mere repetition of lower court findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Bruno Abbruzzese inadmissible due to the lack of specific argumentation against the lower court's reasoning. The appellant's sole ground of appeal was found to be a mere repetition of arguments already rejected by the Court of Appeal of Bologna regarding the elements of attempted fraud. Consequently, the court ruled that the appeal failed to perform the critical function of a reasoned critique and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds of appeal consist solely in the pedissequous repetition of arguments already examined and rejected by the court of first instance, failing to provide a specific and critical analysis of the factual or legal findings.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBRUZZESE BRUNO nato a NAPOLI il 27/01/1989 avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Bruno Abbruzzese, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda in particolare pag. 6 della sentenza impugnata nella quale la Corte di merito ha correttamente ritenuto integrati gli elementi costitutivi del tentativo di truffa, non arrivata a consumazione solo per la pronta reazione della p.o); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.