Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 21748/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because the crime was extinguished by the victim's withdrawal of charges.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21748/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Milan Court of Appeal's judgment due to the extinction of the crime following the victim's withdrawal of charges. The defendant argued that the appeal should proceed despite the victim's remission, while the court noted the procedural bar created by the withdrawal. Consequently, the appeal was dismissed without remittal, and the defendant was ordered to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 100 c.p.; Art. 340 comma 4 cod. proc. pen.: When a crime is extinguished by the victim's withdrawal of charges during the proceedings, the judgment must be annulled and the accused condemned to pay the costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
extinction of crime withdrawal of charges criminal appeal annulment procedural costs victim remission accollo delle spese procedurali spese di esecuzione ripetibili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 100 c.p.
Art. 340 comma 4 cod. proc. pen.
art. 340 comma 4 cod.proc.pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SPADA ROSA nato a AVEZZANO il 06/11/1985 avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Spada Rosa con cui è stato chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per la intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa Fasciano Emanuele e l'accettazione della stessa da parte dell'imputata; rilevato che questa Corte deve prendere atto che nelle more del giudizio il reato si è estinto per intervenuta remissione di querela; che di conseguenza si impone l'annullamento della sentenza impugnata per estinzione del reato, con condanna della querelata al pagamento delle spese processuali ex art. 340 comma 4 cod.proc.pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Roma 23 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Daniela Borsellino Piero Mes ini'Agostini