Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and failure to address prior court rulings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for aggravated theft of electricity, arguing it constituted fraud rather than theft, but the court found this argument manifestly unfounded based on established precedent. Furthermore, the remaining grounds were deemed non-specific because they merely reiterated grievances already addressed and properly motivated in the lower court's judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 and Art. 360, n. 4 of the Code of Criminal Procedure: A cassation appeal is inadmissible if it lacks specificity by reiterating grievances already decided, or if it fails to substantively confront the court's reasoning on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPARELLO ANGELO nato a BAGHERIA il 31/08/1965 avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Luparello Angelo era stato condannato per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la sottrazione di energia elettrica integra il reato di furto aggravato e non quello di truffa, in quanto l'alterazione del sistema di misurazione dei consumi conseguente a tale condotta determina l'erogazione dell'energia elettrica contro la volontà dell'ente erogatore (cfr.
Sez. 4, n. 3339 del 22/12/2016, Rifici, Rv. 269013); - che gli altri due motivi di ricorso sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che, come risulta da entrambe le sentenze di merito (che fanno riferimento alla documentazione integrativa alla denuncia), il risarcimento del danno non era stato integrale; che, «ai fini del riconoscimento dell'attenuante dell'integrale riparazione del danno, il risarcimento dev'essere integrale ed effettivo ...» (Sez. 5, n. 7826 del 30/11/2022, Bojic, Rv. 284224); - che la memoria dell'avv.
Raffaele Delisi, per l'imputato, non contiene argomentazioni che consentano di superare l'originario vaglio di inammissibilità; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 maggio 2025 Il Consigliere estensore