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Ordinanza — n. 21664/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific evidence misrepresentation and improper merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21664/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Mastasi Maria inadmissible, confirming the lower court's conviction for theft. The appellant argued for a new factual reconstruction and a different sentencing evaluation, but the court found these censure lacked specific allegations of evidence misrepresentation. Consequently, the court rejected the request to re-evaluate the sentencing discretion and the substantive facts, ruling that the lower court's reasoning was sufficient and logical.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The cassation court cannot re-evaluate the facts or the sentencing discretion of the trial court unless specific allegations of evidence misrepresentation are substantiated, and the lower court's reasoning is free from logical flaws or legal error.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specific evidence misrepresentation sentencing discretion review factual reconstruction limits criminal procedure appeal motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 489 cod. pen.
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Mastasi Maria era stata condannata per il reato di cui all'art. 489 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; - che le censure relative alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 489 cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Mastasi Maria era stata condannata per il reato di cui all'art. 489 cod.
art. 131-bis cod. pen
214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; - che le censure relative alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142
pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142;
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTASI MARIA nato a FOGGIA il 20/06/1979 avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Mastasi Maria era stata condannata per il reato di cui all'art. 489 cod. pen., - che, avverso detta sentenza, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso, in tutte le censure nelle quali si articola, è inammissibile; - che la ricorrente, con riferimento al giudizio di responsabilità, ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; - che le censure relative alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. sono manifestamente infondate, atteso che la Corte di appello ha ritenuto che il fatto non potesse essere ritenuto di particolare tenuità, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata); - che, con riferimento al trattamento sanzionatorio, la ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851); che, nel caso in esame, i giudici di merito hanno reso una motivazione che deve ritenersi adeguata, anche in considerazione della pena inflitta, inferiore alla media edittale; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 14 maggio 2025 Il Consigliere este