Cassation appeals against preliminary investigation judge sentencing are inadmissible for lack of specific statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the joint appeals by Zimotti and Tarantino inadmissible. The defendants argued the lower court lacked motivation regarding their responsibility and rejected generic mitigating circumstances. The court ruled that such complaints fall outside the narrow statutory exceptions allowing cassation review of preliminary investigation decisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 444 c.p.p.: Appeals against preliminary investigation judge rulings are inadmissible unless they strictly address the defendant's will, lack of correlation, legal misqualification, or illegality of the penalty, excluding general complaints about motivation or mitigating circumstances.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZIMOTTI SANTE nato a CAGNANO VARANO il 26/05/1966 TARANTINO ANGELO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 19/11/1981 avverso la sentenza del 10/10/2024 del GIP TRIBUNALE di FOGGIA[ dato avviso alle parti; .„ udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 10/10/2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia applicava (tra gli altri) a Sante Zimotti e Angelo Tarantino - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di cui al dispositivo in ordine al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Rilevato che propongono congiunto ricorso per cassazione i due imputati, a mezzo del proprio difensore, censurando l'assenza di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità ed al rigetto delle circostanze attenuanti generiche.
3. Rilevato che i ricorsi sono inammissibili.
3. La comune doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nell'unico ricorso in esame, che concerne soltanto la dedotta assenza di motivazione in punto di responsabilità e quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
4. Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025 Il C igliere estensore