Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21069/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it seeks a different factual assessment of drug possession charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21069/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant attempted to obtain a different factual evaluation of the evidence regarding drug possession. The appellant argued that the court of appeal incorrectly characterized an exclamation as a warning rather than an administrative offense, but the court noted this was a substantive factual dispute already resolved by lower courts. The court ruled that the Court of Cassation cannot re-evaluate facts or substitute its own assessment of the evidence, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or substitute its own assessment of evidence, rendering appeals based on a different factual reading inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility factual assessment prohibition drug possession charges administrative offense distinction evidence evaluation standard possesso illecito di stupefacenti abuso di sostanze traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
Art. 110 cod. pen.
Art. 75 d.P.R. 309 del 1990
Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio della motivazione, per aver ritenuto la Corte di appello sussistente il reato ascritto, in luogo dell'illecito amministrativo di cui all'art. 75 d.P.R.
art. 616 cod. proc. pen
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRILLO ANTONIO nato a CERIGNOLA il 20/01/1974 avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Grillo Antonio propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 08/07/2024 di riforma, in punto di trattamento sanzionatorio, della sentenza del Tribunale di Roma del 06/02/2024, con la quale il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all'art.110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, così come riqualificati i fatti.

Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio della motivazione, per aver ritenuto la Corte di appello sussistente il reato ascritto, in luogo dell'illecito amministrativo di cui all'art. 75 d.P.R. cit., avendo ritenuto che l'esclamazione "zio, zio, zio" fatta dell'Osmonovic costituisse inequivocabilmente un avvertimento rivolto all'odierno ricorrente, al fine di comunicare la presenza di operanti. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità.

La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non. censurabile in quanto la Corte ha correttamente escluso l'uso personale della sostanza stupefacente posto che, dopo essere stato avvertito dall'Osmonovic della presenza dei poliziotti, il ricorrente cercava di fuggire e successivamente veniva raggiunto e sottoposto a perquisizione a seguito della quale veniva rinvenuto, all'interno del cappellino di lana indossato dal Grillo, cinque involucri termosaldati contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, sebbene il ricorrenté fosse, all'epoca dei fatti, sottoposto alla Misura cautelare dell'obbligo di presentazioné alla P.G. per violazione della stessa indole.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consi glio del 14 marzo 2025 Il Consigliere estensore — Il Presidente DEPOSITATA Giovanni Liberati -M CAN E