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Ordinanza — n. 20809/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as mere defensive assertions lack argumentative comparison with lower court reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20809/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the appellate court erred in proving responsibility, denying generic mitigating circumstances, and imposing a minimum sentence without prior legal benefits. The court rejected these claims because they constituted mere defensive assertions entirely disconnected from any argumentative comparison with the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal must contain substantive arguments contrasting with the lower court's decision; mere defensive assertions lacking such comparison are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of argumentation defensive assertions proof of responsibility mitigating circumstances furto aggravato indagine per furto reato flagrante

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIGGI MICHELE nato a SAN CATALDO il 18/08/1990 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Riggi Michele ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione aggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in punto di prova della responsabilità, diniego delle circostanze attenuanti generiche, "concessione del minimo della pena con tutti i benefici di legge in precedenza non concessi", prospettano meri assunti difensivi del tutto scollegati da un confronto argomentativo con le ragioni della decisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14