Italian Supreme Court dismisses appeal as generic arguments were already properly examined by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a conviction for attempted theft, claiming errors in recognizing non-punishable attempts, excluding recidivism, and denying sentence substitution. The court rejected these claims because they merely reproduced generic arguments already thoroughly examined and dismissed with correct legal reasoning by the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals containing generic arguments that merely reproduce points already adequately examined and dismissed by the court of first instance are inadmissible in proceedings on legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAIOLA FABIO nato a BRESCIA il 05/04/1972 avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Taiola Fabio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto; Considerato che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, che deducono vizio di motivazione in ordine rispettivamente al mancato riconoscimento del tentativo non punibile, alla mancata esclusione della recidiva e al diniego della sostituzione della pena detentiva, non sono consentiti in sede di legittimità in quanto prospettano delle deduzioni generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 5, sul tentativo punibile, pag. 6 sull'esclusione della recidiva e pag. 6 sulla mancata sostituzione della pena);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i