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Ordinanza — n. 20756/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against refusal to apply crime continuation due to lack of unified criminal intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20756/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Naples Assize Court's refusal to apply the crime continuation rule. The appellant argued that four murders committed between 1989 and 1991 were part of a single plan to gain criminal prestige within the Camorra, but the lower court found the acts were motivated by different, contingent, and autonomous reasons. The Court agreed that the evidence showed no original unified design, ruling instead that the killings were occasional responses to specific opportunities rather than a premeditated strategy.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.; Art. 101 c.p.: The crime continuation rule does not apply when the multiple offenses, though linked by a common goal, lack a unified criminal design and are instead decided autonomously based on contingent circumstances.

Parole chiave

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crime continuation rule unified criminal design contingent circumstances Camorra organization inadmissible appeal multiple murders criminal intent omicidio su richiesta della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.
Art. 101 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022
270074; Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep.
Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014
284420; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTELLA CARLO nato a ANGRI il 01/01/1954 avverso l'ordinanza del 18/02/2025 della CORTE ASSISE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Carlo Montella, per mezzo del suo difensore avv. Giacomo lana, ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui la Corte di assise di Napoli, in data 18 febbraio 2025, ha respinto la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati giudicati con quattro diverse sentenze, relativi a delitti di omicidio commessi tra il 28/01/1989 e il 09/07/1991, ritenendo che il legame tra di essi, indicato dal ricorrente nella volontà del clan Tempesta di acquisire e mantenere il domicilio criminale di un certo territorio, possa costituire il movente degli omicidi ma non ne dimostri l'unicità di programmazione, che risulta smentita dalle sentenze di merito, secondo cui i vari omicidi sono stati decisi sulla base di ragioni diverse, contingenti e autonome tra loro, e in un caso anche al di fuori del predetto clan; rilevato che il ricorrente deduce il vizio di motivazione, per avere il Tribunale errato nel decontestualizzare gli omicidi, valutandoli come azioni dovute a scelte contingenti, mentre dagli atti emerge chiaramente che il ricorrente ha agito, sin dal primo omicidio, con il preciso disegno di ricavare, dalla propria condotta, un prestigio criminale che lo facesse assurgere a "uomo d'onore" all'interno non solo del clan ma della camorra stessa, nella fase di incertezza successiva alla dissoluzione della cutoliana Nuova camorra organizzata; ritenuto il ricorso manifestamente infondato, in quanto le sue argomentazioni confermano la valutazione dell'ordinanza impugnata, secondo cui i vari omicidi corrispondono ad una scelta di vita del ricorrente, ma non sono stati preordinati originariamente, neppure nelle loro linee generali, bensì sono stati decisi a seconda delle contingenze, e quindi in modo occasionale e slegato tra loro, avendo il ricorrente programmato solo di acquisire un proprio ruolo rilevante all'interno delle famiglie camorriste, senza poter sin dall'origine programmare quali azioni si sarebbero rivelate utili per raggiungere tale scopo; ritenuto, pertanto, che il ricorso sia manifestamente infondato perché la motivazione dell'ordinanza impugnata è completa, logica, non apparente né contraddittoria, atteso che le concrete modalità e le motivazioni delle predette condotte omicidiarie sono state logicamente ritenute dimostrative della insussistenza di una unicità di disegno criminoso, e sintomatiche, piuttosto, di una propensione dell'istante ad una grave devianza, che si è concretizzata di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali (vedi Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284420; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, Rv. 260896); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 08 ma