Italian Court dismisses appeal as inadmissible for manifestly unfounded reasons regarding judge recusal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment concerning a crime under Article 337 of the Penal Code, arguing for a judge's recusal based on a prior proceeding. The appellate court correctly refused the recusal request, a decision the Court upheld as consistent with its own precedents. Consequently, the appeal was rejected for being manifestly unfounded and lacking legal basis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 360, n. 1, c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and not permitted by law, as the lower court correctly dismissed a recusal request based on a prior trial scheduled under summary procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC WALTER (CUI 000X2K8) nato a ALBENGA il 22/06/1980 avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso proposti nell'interesse di W. Halilovic; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e manifestamente infondati avendo il giudice di appello correttamente disatteso la richiesta di rinvio per astensione formulata in relazione ad un processo la cui trattazione era fissata con rito camerale, statuizione in linea con i precedenti di questa Corte (cfr.
Sez. 6, n. 18483 del 29/03/2022, Della, Rv. 283262); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2025 La President