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Ordinanza — n. 20506/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed the petition instead of a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20506/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was personally signed by the defendant, Francesco Luccarelli, rather than by a qualified defense attorney. The lower court had confirmed Luccarelli's responsibility for the crime under Article 497-ter of the Penal Code, but the Supreme Court applied procedural rules requiring such appeals to be filed exclusively by registered defense lawyers. Consequently, the court ordered Luccarelli to pay the procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 571, Art. 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Criminal appeals against any judicial decision, including precautionary measures, must be signed by defense attorneys registered in the special roll of the Court of Cassation; personal signature by the accused renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal signature requirement qualified defense attorney special roll registration procedural costs fine contraffazione di merci accuse di truffa prove fabbricate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
ritenuto, pertanto, che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCCARELLI FRANCESCO nato a FROSINONE il 19/04/1966 avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Francesco Luccarelli ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Frosinone, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 497-ter, n. 1, cod. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto sottoscritto dall'imputato personalmente, atteso che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente; rilevato, infatti, che a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, detto ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01); . ritenuto, pertanto, che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., debba comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro a favore della Cassa delle ammende, PER QUETI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 aprile 2025 Il consigliere estensore Il Presidente