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Ordinanza — n. 20286/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as abstract and generic, noting generic mitigating factors were already recognized.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20286/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Nadir Carbonelli's appeal inadmissible due to its abstract and generic nature regarding alleged defects. While the appellant argued for a new assessment of liability and mitigating circumstances, the court found that generic mitigating factors had already been recognized through a judgment of equivalence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal must be specific and concrete; generic allegations regarding liability or the recognition of mitigating factors, when such factors have already been acknowledged by a lower court, render the appeal inadmissible for being entirely abstract.

Parole chiave

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inadmissible appeal abstract and generic mitigating circumstances judgment of equivalence procedural costs Cassa delle ammende Art. 366 c.p.p. sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
Peraltro il primo motivo attiene al giudizio di responsabilità mentre con il gravame si era solo invocata la fattispecie ex art. 131- bis c.p.
art. 131- bis c.p
Peraltro il primo motivo attiene al giudizio di responsabilità mentre con il gravame si era solo invocata la fattispecie ex art. 131- bis c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONELLI NADIR nato a POZZUOLI il 16/07/1967 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Carbonelli Nadir è inammissibile atteso che emerge una impugnazione del tutto astratta e generica quanto ai vizi dedotti. Peraltro il primo motivo attiene al giudizio di responsabilità mentre con il gravame si era solo invocata la fattispecie ex art. 131- bis c.p. Quanto al secondo motivo si aggiunge che le attenuanti generiche, diversamente da quanto sostenuto, sono state riconosciute, seppure secondo un giudizio di equivalenza. _ L' nA; Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle "nmende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17.1.2025