Italian Court dismisses appeal as facts are properly evaluated and no legal error exists.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Cosimo Berlingeri inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the lower court's reasoning adequate because it properly weighed investigative data, including photographs and context regarding drug trafficking, justifying any apparent inconsistencies with cautionary measures. Consequently, the appeal was rejected as it merely challenged the factual evaluation without identifying a legal error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 73 comma 5 DPR 309/90: An appeal challenging the factual evaluation of evidence or the consistency of investigative acts is inadmissible unless it demonstrates a specific error in the application of law.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERLINGERI COSIMO nato a CINQUEFRONDI il 26/07/1988 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Berlingyeri Cosimo è inammissibile, atteso che quanto al primo motivo la motivazione delle due conformi sentenze appare adeguata, posto che si valorizzano dati investigativi, compresi fotogrammi, ricostruendo un ampio contesto di azione in cui l'imputato emerge come dedito a cessioni di droga assieme ad altri ( cfr. pag. 7 della prima sentenza cui fa da coerente riscontro la pagina 14 della seconda sentenza in cui sia si spiega come l'apparente incoerenza tra la cnr valorizzata in sentenza e altri atti di indagini si giustifichi con esigenze cautelative seguite dagli investigatori nelle prime redazioni degli atti, per non rivelare la sussistenza di telecamere già presenti nei luoghi di interesse, sia si arricchisce la ricostruzione con la evidenziazione del rinvenimento della chiave a breve distanza dal Berling‘eri e altri due soggetti in chiaro stato di agitazione).
Pertanto, la censura appare incidere sul mero piano della valutazione dei fatti, e come tale è inammissibile. Circa il motivo inerente la mancata riqualificazione ex art. 73, comma 5, del DPR 309/90 dei fatti del 2.6.2019, la motivazione di cui alla sentenza, che valorizza le modalità di azione, appare adeguata e coerente e ad essa si oppone nuovamente una diversa valutazione dei datiCti Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17