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Ordinanza — n. 20269/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as it constitutes a mere re-evaluation of well-motivated drug trafficking findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20269/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Anis Taoujouti inadmissible. The appellant challenged the lower court's finding of drug trafficking intent, arguing for a re-evaluation of the evidence. The court rejected this, ruling that the appeal amounted to a mere re-evaluation of facts already thoroughly substantiated by the first instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it constitutes a mere re-evaluation of facts and evidence that have been clearly and coherently substantiated in the lower court's decision.

Parole chiave

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mere re-evaluation drug trafficking intent inadmissible appeal substantiated facts Corte di Cassazione abbandono del procedimento per truffa revoca dell'annullamento allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAOUJOUTI ANIS nato il 10/10/1984 avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Anis Taoujouti è inammissibile atteso che emerge una censura meramente rivalutativa in punto di finalità di spaccio al contrario ben motivata in sentenza attraverso coerente valorizzazione di dati di fatto plurimi. . Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Cleimende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17.1.2025