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Ordinanza — n. 20118/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding conditional sentence suspension revoked due to unpaid compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20118/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the execution judge's revocation of Rosario Cuocolo's conditional sentence suspension. The court found the defendant failed to pay 6,000 euros to the victim within six months, a condition required for the benefit. Although the victim later renounced the civil claim, the court ruled this did not prove the defendant's inability to pay during the critical period.

Regesto Legislator

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Art. 167 c.p.p.; Art. 177 c.p.p.: The revocation of a conditional sentence suspension due to non-payment of compensation is valid even if the victim subsequently renounces the civil claim, as such renunciation does not retroactively prove the defendant's inability to pay during the statutory period.

Parole chiave

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conditional sentence suspension non-payment of compensation revocation of benefit victim's civil renunciation inability to pay proof execution judge powers appeal inadmissibility dilazione di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 167 c.p.p.
Art. 177 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 36377 del 07/07/2023, Lattanzi
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUOCOLO ROSARIO nato a NAPOLI il 04/08/1967 avverso l'ordinanza del 30/01/2025 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che il Tribunale di Ascoli Piceno, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Rosario Cuocolo con la sentenza di condanna pronunciata dallo stesso Tribunale il 6 settembre 2019, nello specifico il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il condannato non aveva adempiuto, nel termine di sei mesi dall'irrevocabilità della sentenza, all'obbligo di pagare la somma di 6000,00 euro alla persona offesa, adempimento cui era subordinato il beneficio; sul punto, d'altro canto, in assenza di specifiche allegazioni, non avrebbe rilievo l'asserita impossibilità di pagare, che rimarrebbe indimostrata anche a fronte della dichiarazione della p.o. presentata di non avere nulla a pretendere dal condannato;

Rilevato che nel ricorso e nella memoria pervenuta in data 12 aprile 2025 si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata effettiva considerazione della rinuncia della persona offesa che dimostrerebbe, da un lato, la mancanza di possibilità ad adempiere e, dall'altro, escluderebbe la possibilità stessa di attribuire rilievo al mancato adempimento di una obbligazione ormai insistente; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il mancato pagamento entro la scadenza del termine di sei mesi è incontestato e che, come evidenziato nell'ordinanza impugnata, la rinuncia della persona offesa all'obbligazione civile sopravvenuta dopo tale scadenza risulta di per sé priva di rilievo quanto al mancato adempimento della condizione posta con la sentenza (Sez. 1, n. 36377 del 07/07/2023, Lattanzi, Rv. 285245 - 01);

Rilevato altresì che la conclusione cui è pervenuto il giudice quanto alla mancanza di rilievo della documentazione prodotta (la rinuncia della persona offesa) è corretta poiché questa non è di per sé idonea a dimostrare che -sempre in pendenza del termine, prima che questo spirasse e per tutto il periodo di decorrenza- il condannato si sia trovato nell'impossibilità di adempiere non dipendente da atto volontario (Sez. 1, n. 36377 del 07/07/2023, Lattanzi, Rv. 285245 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze, oltre a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla base dell'ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr.

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), denunciano violazioni di legge e difetti di motivazione non emergenti nel provvedimento impugnato; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di uro tremila in favore della cassa dIle ammende. ...