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Ordinanza — n. 20103/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses prisoner's appeal for CD case as it concerns administrative discretion, not subjective rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20103/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the lower court correctly classified the request as a generic complaint rather than a claim of subjective rights. The prisoner argued for a CD case holder, but the court noted this request only concerns the exercise of rights under prison discipline, not their substantive existence. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 35 ord. pen.; Art. 60 c.p.p.: A generic complaint regarding the exercise of rights under prison discipline does not constitute a claim of subjective rights and is therefore inadmissible as a cassation appeal.

Parole chiave

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prisoner rights administrative discretion generic complaint subjective rights prison discipline inadmissible appeal court costs restrizioni accessorie

Disposizioni normative citate

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Art. 35 ord. pen.
Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, ritenuto di dover applicare la disciplina di cui all'art. 35 ord.
Art. 60 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 17014 del 12/12/2014, dep. 2015, Gambardella
è ammissibile nella misura in cui si verta in tema di indebita limitazione di diritti soggettivi» (Sez. 1, n. 17014 del 12/12/2014, dep. 2015, Gambardella, Rv.
Sez. 1, n. 37298 del 24/06/2021, Mantiglia
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURIANO FRANCESCO (CUI 01HINBO) nato a MESSINA il 04/10/1984 avverso l'ordinanza del 07/02/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di SPOLETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto ha rigettato il reclamo proposto da Francesco Turiano di acquistare un porta CD in stoffa; Rilevato che nell'impugnazione si deduce la violazione di legge in quanto il reclamo è stato deciso dal magistrato di sorveglianza de plano, la violazione di legge quanto alla carenza grafica e sostanziale della motivazione, nonché la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto rigetto della richiesta;

Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, ritenuto di dover applicare la disciplina di cui all'art. 35 ord. pen., ha qualificato il reclamo proposto avverso tale provvedimento quale ricorso per cassazione e ha disposto trasmettersi gli atti a questa Corte; Rilevato che l'impugnazione sarebbe in astratto ammissibile in quanto, «il ricorso per cassazione avverso il rigetto dei reclami proposti dai detenuti ai sensi dell'art. 35 ord. pen. è ammissibile nella misura in cui si verta in tema di indebita limitazione di diritti soggettivi» (Sez. 1, n. 17014 del 12/12/2014, dep. 2015, Gambardella, Rv. 263362 - 01);

Rilevato che in data 2 aprile 2025 è pervenuta una memoria sottoscritta dall'avv. Tindaro Celi che evidenzia come in altre situazioni analoghi reclami sono stati trattenuti in decisione dal Tribunale di sorveglianza; Rilevato altresì che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto la qualificazione di reclamo generico proposto ex art. 35 ord. pen. attribuita dal magistrato di sorveglianza appare corretta poiché il provvedimento si riferisce a una situazione che non incide sui diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulle modalità di esercizio di esso, che restano affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne (Sez. 1, n. 37298 del 24/06/2021, Mantiglia, Rv. 282010 - 01);

Rilevato che l'inammissibilità "originaria" del ricorso determina la mancata instaurazione del rapporto processuale per cui le ulteriori censure non sono scrutinabili da questa Corte; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.