Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19952/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding punitive treatment under Art. 62 bis Penal Code as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19952/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Molly Bosco against the Bologna Court of Appeal inadmissible. The sole ground of appeal contested the lack of reasoning regarding Article 62 bis of the Penal Code, which governs punitive treatment. The court ruled that while the appellant's arguments were logically sound, the issue pertained to the imposition of punishment rather than procedural defects, rendering the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 62 bis cod. pen.; Appeals challenging the reasoning on punitive treatment under Article 62 bis of the Penal Code are inadmissible as they concern the substantive imposition of punishment rather than procedural vices.

Parole chiave

Generato dall'IA
Article 62 bis Penal Code punitive treatment inadmissible appeal Corte di Cassazione procedural vices motive of appeal spese processuali divieto di frequentare le osterie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62 bis cod. pen.
Letto il ricorso e la memoria di Molly Bosco; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'art. 62 bis cod.
art. 62 bis cod. pen
Letto il ricorso e la memoria di Molly Bosco; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'art. 62 bis cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSCO MOLLY nato a MANTOVA il 27/08/1996 avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso e la memoria di Molly Bosco; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'art. 62 bis cod. pen., è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative alla concessione delle circostanze attenuanti generiche); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/03/2025 Il Consigliere E