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Sentenza — n. 18538/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls accessory sentence duration for bribery of public official, ordering recalculation within statutory limits.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18538/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appealed judgment solely regarding the duration of the accessory penalty, ordering the lower court to recalculate it within the statutory range. The appellant argued for acquittal or lighter sanctions based on technical flaws in evidence and misapplication of administrative law, but the court rejected these claims as unfounded or inadmissible. Consequently, the conviction for aggravated theft of electricity via bribery stands, with only the accessory sentence's term corrected to one year.

Regesto Legislator

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Art. 32-ter cod. pen.; Art. 620, lett. I) cod. proc. pen.: When an accessory penalty is imposed without specifying its duration within the statutory range, the Court of Cassation may annul the decision and order the lower court to determine the term ex officio based on the established facts.

Parole chiave

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accessory penalty duration bribery of public official theft of electricity statutory sentencing range Court of Cassation annulment inquinamento industriale infrazione commessa nell'azienda infrazione amministrativa

Disposizioni normative citate

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Art. 32-ter cod. pen.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della pena accessoria di cui all'art. 32-ter cod. pen., che determina in anni u
Art. 620, lett. I) cod. proc. pen.
Art. 322 cod. pen.
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di primo grado del ricorrente per i reati di furto aggravato di energia elettrica e di cui all'art. 322 cod.
Art. 23 d.lgs. n. 152 del 1999
Considerato che la condotta di cui all'art. 23 del d.lgs.
Art. 323-bis cod. pen.
Considerato che, mediante il quinto motivo, l'imputato denuncia motivazione apparente quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 323-bis cod. pen. in relazione al capo b); Ritenuto il motivo inammissibile poiché, innanzi tutto, le circostanze ex art.
Art. 62-bis cod. pen.
Rilevato che, con il quarto motivo, il ricorrente assume che è stata illegittimamente applicata la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Rilevato che, con il quarto motivo, il ricorrente assume che è stata illegittimamente applicata la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n.
art. 322 cod. pen
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di primo grado del ricorrente per i reati di furto aggravato di energia elettrica e di cui all'art. 322 cod. pen.
art. 323-bis cod. pen
Considerato che, mediante il quinto motivo, l'imputato denuncia motivazione apparente quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 323-bis cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
in relazione al capo b); Ritenuto il motivo inammissibile poiché, innanzi tutto, le circostanze ex art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Ritenuto detto motivo inammissibile per genericità, perché non si confronta con la complessiva motivazione della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Sez. 5, n. 1010 del 24/11/2017
152 del 1999 attiene alla ben diversa fattispecie del consumo eccessivo di acqua pubblica e non già alla sottrazione al titolare, ossia alla società erogatrice dell'energia elettrica, della stessa senza il pagamento del corrispettivo dovuto (Sez. 5, n. 1010 del 24/11/2017, dep.
Sez. 4, n. 21586 del 29/01/2016
271921; Sez. 4, n. 21586 del 29/01/2016, Marra, Rv.
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Ordinanza 429/1994
Italian Constitutional Court declares constitutional review inadmissible due to prior identical ruling. The Court rejects the challenge to the exclusion of substitute penalties for water pollution offenses, citing a previous decision that already found the provision unconstitutional. Consequently, the multiple petitions from various magistrates are dismissed as manifestly inadmissible. The Court rules that since the same legal issue was already resolved in a prior judgment, no new constitutional review is permitted. This procedural bar prevents further challenges to the specific article regarding substitute penalties for environmental crimes. The decision emphasizes the principle of legal certainty and the finality of prior constitutional rulings on identical questions. Thus, the Court dismisses all pending petitions without re-examining the merits of the constitutional complaint.
Ordinanza 535/1995
Constitutional Court dismisses challenges to sewage laws as decrees lapsed due to non-approval within 60 days.
Sentenza — n. 36188/2023 — snpen
Cassation court dismisses conviction for industrial wastewater discharge due to statute of limitations expiration.
Sentenza — n. 9474/2024 — snpen
Cassation court dismisses appeals against criminal conviction for animal waste discharge due to lack of proof for specific crime elements.
Ordinanza 224/2002
Constitutional Court returns case to lower court due to subsequent legislative restoration of criminal offense.

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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPASSO BENIAMINO nato a NAPOLI il 01/11/1964 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di primo grado del ricorrente per i reati di furto aggravato di energia elettrica e di cui all'art. 322 cod. pen. in quanto, al fine di indurre l'addetto della società Ottogas s.r.I., incaricato di un pubblico servizio, a compiere un atto contrario al suo ufficio, ossia a non redigere un verbale in ordine alla sottrazione della fornitura d'acqua, gli offriva una somma di denaro; Considerato che, con il primo motivo, l'imputato lamenta motivazione apparente e travisamento della prova in ordine alla sussistenza del delitto di furto, poiché l'idoneità della calamita a inficiare la regolare registrazione dei consumi idrici sarebbe stata solo accertata de visu dall'incaricato della società Ottogas senza compiere alcun vaglio tecnico;

Ritenuto detto motivo inammissibile per genericità, perché non si confronta con la complessiva motivazione della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), laddove pone in rilievo che l'intervento dell'addetto della società Ottogas si era reso necessario proprio per i consumi eccessivamente bassi registrati rispetto all'attività svolta di lavanderia e che la presenza della calamita, peraltro occultata dall'imputato, era atta a confermare il "sospetto" della società erogatrice; Rilevato che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta che la condotta, ove pure accertata, avrebbe dovuto essere punita con la sanzione amministrativa di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 152 del 1999;

Considerato che la condotta di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 152 del 1999 attiene alla ben diversa fattispecie del consumo eccessivo di acqua pubblica e non già alla sottrazione al titolare, ossia alla società erogatrice dell'energia elettrica, della stessa senza il pagamento del corrispettivo dovuto (Sez. 5, n. 1010 del 24/11/2017, dep. 2018, Scalet, Rv. 271921; Sez. 4, n. 21586 del 29/01/2016, Marra, Rv. 267275); Rilevato che, con il terzo motivo, l'imputato deduce motivazione apparente sulla richiesta assolutoria per il delitto di cui all'art. 322 cod. pen. in quanto sarebbe stata valorizzata solo l'espressione utilizzata dal denunciante in querela per la quale l'addetto della Ottogas sarebbe stato invitato a "chiudere un occhio", senza valutare la serietà dell'offerta, le circostanze di tempo e di luogo etc.;Ritenuto tale motivo manifestamente infondato poiché la decisione si è fondata, come ha logicamente posto in rilievo, sulle dichiarazioni del teste Mignano, ritenute dai giudici di merito lineari e prive di intento calunnioso, il quale ha riferito che il Capasso gli mostrava delle banconote, non potendosi dunque fraintendere le intenzioni di questi, invitandolo a "chiudere un occhio";

Rilevato che, con il quarto motivo, il ricorrente assume che è stata illegittimamente applicata la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. per avere la sentenza impugnata "confuso" l'aggravante contestata ritenendo configurabile quella del mezzo fraudolento in luogo di quella della violenza sulle cose indicata nel capo di imputazione e non verificatasi, in quanto, eliminata la calamita, non è stata necessaria alcuna attività di ripristino del contatore; Ritenuto detto motivo manifestamente infondato poiché sin dall'origine è stata correttamente contestata la circostanza aggravante della sottrazione del bene mediante un mezzo fraudolento, ossia attraverso l'espediente della calamita;

Considerato che, mediante il quinto motivo, l'imputato denuncia motivazione apparente quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 323-bis cod. pen. in relazione al capo b); Ritenuto il motivo inammissibile poiché, innanzi tutto, le circostanze ex art. 62-bis cod. pen. possono essere concesse solo in presenza di concreti elementi favorevoli atti a giustificare l'attenuazione del trattamento sanzionatorio, elementi che non sono dedotti neppure con il ricorso; Ritenuto, quanto alla circostanza attenuante ex art. 323-bis cod. pen., che la sentenza impugnata ha congruamente argomentato il diniego della richiesta, evidenziando che la condotta è stata posta in essere per ottenere l'impunità per il reato di furto aggravato, dopo avere sottratto e occultato il magnete, il che impedisce di considerare la stessa di limitata gravità;

Rilevato che, mediante il sesto motivo, il ricorrente deduce travisamento probatorio e motivazione apparente rispetto al diniego della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. in assenza della quantificazione dell'energia asseritamente sottratta; Ritenuta tale censura inammissibile a fronte dell'ampia e logica motivazione sotto tale aspetto della decisione impugnata (pag. 4-5), laddove sottolinea che non può ritenersi nella fattispecie in esame il pregiudizio di rilevanza economica minima perché l'imputato era titolare di un'attività di lavanderia che implica di regola il consumo di ingenti quantitativi di acqua e che il controllo seguiva ad un'anomalia dei consumi risultanti, insolitamente bassi, per un prolungato lasso temporale;Ritenuto che la memoria del difensore del ricorrente non ha apportato elementi concreti per pervenire ad una differente valutazione dei predetti motivi di ricorso;

Considerato che, con il settimo motivo, il ricorrente lamenta illegalità della sanzione accessoria inflitta ai sensi dell'art. 32-ter cod. pen., non essendone stata determinata la durata rispetto alla forbice edittale da uno a cinque anni e dovendo dunque la pena ritenersi perpetua; Ritenuto tale motivo fondato, in quanto il Giudice avrebbe dovuto determinare la durata della pena accessoria, entro la forbice edittale prevista dalla norma, operazione che può essere svolta oggi dal Collegio ex art. 620, lett. I), cod. proc. pen., tenuto conto del complesso delle circostanze evidenziate nelle sentenze di merito per la ricostruzione del fatto e per la quantificazione della pena principale;

Ritenuto che, all'esito di questa operazione, la pena accessoria in parola può essere determinata in quella minima di un anno; Ritenuto di dover dichiarare inammissibile il ricorso nel resto;

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della pena accessoria di cui all'art. 32-ter cod. pen., che determina in anni u