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Ordinanza — n. 16752/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as grounds were merely repetitive of merits already decided.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16752/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Antonino Bobbone inadmissible, ruling that the cited grounds were merely repetitive of arguments already thoroughly examined and rejected by the lower courts. The appellant argued for renewed investigative procedures and challenged the characterization of resistance and insult, but the court found these claims legally incorrect and lacking logical coherence. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are merely repetitive of those already examined and rejected by the courts of first and second instance with legally correct and coherent arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds merits already decided Article 616 c.p.p. Cassazione rejection censura costituzionale motivi di cassazione ricusazione di pubblici ministeri

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOBBONE ANTONINO nato a PALERMO il 29/01/1967 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; s--. (0 letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonino Bobbone avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla denegata rinnovazione istruttoria per la genericità della relativa richiesta (che il ricorso mira tardivamente a colmare), in ordine ai costituti oggettivi ( per il palese contenuto intimidatorio delle frasi) e soggettivi della resistenza, alla responsabilità in ordine all'oltraggio, alla valutazione resa con riguardo al bilanciamento tra circostanze; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 gennaio 2025.