Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Pardea Rosario inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment that partially reformated a first-instance conviction for theft involving public property. The court rejected the appeal because the first ground was too generic, the second was unfounded regarding public service aggravation, and the third lacked specific legal references despite sufficient factual motivation in the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is intrinsically generic, manifestly unfounded, or lacks extrinsic specificity, requiring precise legal grounds and references to the contested judgment's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARDEA ROSARIO nato a VIBO VALENTIA il 16/10/1971 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Reggio Calabria, per quanto qui di interesse, ha parzialmente riformato — escludendo la recidiva e rideterminando la pena — la y 7 pronuncia di primo grado con la quale Pardeck Rosario era stato condannato per il reato di cui / all'art. 624, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il primo motivo di ricorso è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che l'aggravante dell'avere commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio, che rende il reato procedibile d'ufficio, risulta correttamente contestata in fatto e in diritto; - che il terzo motivo è privo di specificità estrinseca; che, inoltre, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagine 7, 8 e 9 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presid