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Ordinanza — n. 16239/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and failing to cite specific legal grounds under Article 448.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16239/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano for being generic and failing to meet the strict requirements of Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the lower court's application of the leniency regime for crimes under Articles 336 and 337 of the Penal Code, arguing a violation of Article 129 regarding dismissal grounds. The Court rejected this claim, noting that the alleged defect did not emerge and the appeal lacked the specific legal basis required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible de plano if it is generic and does not cite specific legal grounds or violations as required by law.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Article 448 de plano dismissal Cassation procedure atti impugnabili reati contro la pubblica autorità reati violenti

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272252) e che nel caso di specie il vizio denunziato non emerge; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt.
art. 129 cod. proc. pen
pen., ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jamal
Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci
Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SBRO' 3ONNATHAN nato a GALATINA il 16/11/1984 avverso la sentenza del 07/11/2024 del TRIBUNALE di LECCE/lato___alt»istrgae par0 udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 43036/24 Sbrò

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen., ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che la possibilità di ricorrere per cassazione è limitata ai casi in cui la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione e la verifica va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jamal, Rv. 275971;

Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252) e che nel caso di specie il vizio denunziato non emerge; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il