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Ordinanza — n. 15535/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal as inadmissible due to late filing of domicile declaration for absent defendant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15535/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Oreste Esposito inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defense failed to deposit a specific mandate for appeal and a domicile declaration at the time of filing, despite the defendant's absence. The court ruled that such declarations must be submitted concurrently with the appeal to demonstrate an indefeasible intent to contest the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.: The declaration or election of domicile for an absent defendant must be deposited concurrently with the appeal act; its subsequent submission renders the appeal inadmissible as it fails to prove the conscious will to contest.

Parole chiave

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inadmissible appeal absent defendant domicile declaration concurrent filing manifestly unfounded court costs procedural defect eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
E ciò facendo corretta applicazione del principio espresso da questa Corte, secondo cui in tema di impugnazione di sentenza pronunciata nei confronti di imputato assente, la dichiarazione o elezione di domicilio di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod.
Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
286634); e di quanto affermato da questa Corte con la pronuncia a Sezioni Unite del 24 ottobre 2024, secondo cui la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27774 del 23/05/2024, De, Rv. 286634
Sezioni Unite del 24 ottobre 2024
286634); e di quanto affermato da questa Corte con la pronuncia a Sezioni Unite del 24 ottobre 2024, secondo cui la disciplina contenuta nell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO ORESTE nato a CASERTA il 02/07/1998 avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Oreste Esposito - nel quale il difensore si duole della violazione di legge in relazione all'art. 581, commi 1 ter ed 1 quater cod. proc. pen. — sono manifestamente infondate. Invero, il provvedimento impugnato rileva che nei confronti dell'imputato si è proceduto in assenza e che con l'atto di impugnazione del difensore d'ufficio non è stato depositato specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

E ciò facendo corretta applicazione del principio espresso da questa Corte, secondo cui in tema di impugnazione di sentenza pronunciata nei confronti di imputato assente, la dichiarazione o elezione di domicilio di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., deve essere depositata contestualmente all'atto di appello, trattandosi di manifestazione indefettibile della consapevole volontà di impugnare, sicché la sua successiva allegazione, pur se in data antecedente all'inizio del giudizio di impugnazione, determina l'inammissibilità del gravame (Sez. 2, n. 27774 del 23/05/2024, De, Rv. 286634); e di quanto affermato da questa Corte con la pronuncia a Sezioni Unite del 24 ottobre 2024, secondo cui la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

— abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 — continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, come quella di specie. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 aprile