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Ordinanza — n. 15432/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and specific lack of motivation regarding sentencing adequacy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15432/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's sentence for drug trafficking, arguing it was inadequate despite the defendant's criminal history and the quantity of drugs involved. The Court rejected this claim as generic, noting that the appealed judgment provided specific, legally sound reasoning regarding recidivism and aggravating circumstances that the appellant failed to meaningfully contest.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to establish a specific correlation between the arguments presented in the appeal and the specific reasoning contained in the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal generic grounds of appeal lack of specific motivation drug trafficking sentencing recidivism aggravating circumstance verdetto di colpevolezza responsabilità penale dei minori testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).
Corte Cost., sent. n. 186/2000
pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PALMA SALVATORE nato a NAPOLI il 26/12/1957 avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del GUP del Tribunale della stessa sede del 18 aprile 2024, con cui l'imputato Salvatore Di Palma è stato condannato, in esito a rito abbreviato, alla pena di anni tre di reclusione ed euro 20000 di multa, in ordine al reato dì cui all'art. 73, comma 1 e 80, d.P.R. n. 309/1990, per aver trasportato con autocarro dal medesimo condotto 290 kg. di hashish. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, relativo al vizio di motivazione, con riferimento alle ragioni per le quali la pena irrogata è stata ritenuta adeguata.

Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Le prospettate censure sono generiche e aspecifiche, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. La sentenza, in particolare, alle pagine 2 e 3, ha spiegato che l'imputato era gravato da più precedenti, di cui uno in materia di stupefacenti, e che tali precedenti, sebbene non recentissimi, dimostravano l'allarmante personalità dell'imputato, che evidentemente tendeva a propendere per il crimine, perseguendo l'arricchimento illecito. Correttamente era stata ritenuta la recidiva e le attenuanti generiche, generosamente concesse dal primo giudice, non avrebbero potuto prevalere per legge sulla recidiva, e in assenza di valide ragioni, sulla aggravante contestata, tenuto conto della quantità di stupefacente e sul fatto che il veicolo era pure stato modificato per consentire il trasporto.

Il motivo non si confronta con le specifiche argomentazioni appena ricordate, limitandosi a ribadire che invece fosse adeguatamente specifico il motivo di mera richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Così dec