Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to vague, non-specific grounds of complaint lacking legal or factual basis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the complainant's sole ground of complaint was entirely vague and generic. The appellant merely criticized the lack of motivation in the lower court's decision without citing specific legal errors or factual elements. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the statutory requirement for specific arguments under Articles 581 and 591 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArtt. 581 e 591 c.p.p.: The appeal must indicate specifically the legal reasons and factual elements supporting the request; generic complaints lacking specific comparison with the lower court's justifications result in inadmissibility.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIN PATRICK nato a FIORENZUOLA D'ARDA il 25/10/1996 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gii atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Mann Patrick, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito, di guida in stato di ebbrezza. Rilevato che i ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, i vizio di rnot vazione.
Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo i ricorso censure assolutamente getieriene cìca a mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata. Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno dei decisum. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa deilie ammende. Così deciso