Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of motivation, ruling the lower court properly addressed the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Marco Carnazza inadmissible due to a lack of proper motivation. The appellant argued the lower court relied on first-instance reasoning without meeting established criteria, but the Court found the appellate judgment adequately addressed the issue by noting the appeal focused solely on the substitution of the penalty. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds do not constitute a substantive critique of the contested decision, such as when the lower court has already provided appropriate reasoning addressing the specific points raised by the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARNAZZA MARCO nato a TORINO il 09/06/1979 avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa sede dell'Il marzo 2024, che aveva ritenuto Marco Carnazza responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 15 e 17, d. Igs. n. 285/1992, commesso in Torino, il 25 settembre 2021, condannandolo alla pena di mesi 2 e giorni 15 di arresto, con sospensione della patente eventualmente conseguita per mesi tre. In accoglimento della relativa richiesta, la pena detentiva è stata sostituita con quella pecuniaria pari ad euro 7500. Avverso la sentenza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre in cassazione, articolando un motivo, con il quale deduce il difetto di motivazione, che sarebbe stata formulata con la tecnica del rinvio a quella di primo grado, al di fuori dei criteri richiesti dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
2. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Il motivo non si confronta con la sentenza impugnata che, invece, reca appropriata motivazione, basata sulla premessa che i motivi d'appello non avevano riguardato la responsabilità penale, ma solo la richiesta di applicazione della pena sostitutiva pecuniaria, in effetti riconosciuta dai giudici del gravame.
3. Dunque, il motivo, già all'evidenza privo di elementi riconducibili alla struttura argomentativa della decisione, non incarna ciò che l'impugnazione deve realizzare e cioè, la critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, richiesta dall'art.581 cod.proc.pen.
4. All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 2